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LEGGE 21 marzo 1953, n. 215

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-4-1953 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:
a) dal salario base;
b) dall'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
c) dall'indennità di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;
d) dalle eventuali indennità speciali corrisposte a carattere continuativo.
Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.