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LEGGE 21 marzo 1953, n. 215

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-4-1953
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  portieri  che  prestano  la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia  o  soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla  pulizia  con  rapporto  di  lavoro continuativo, negli immobili
urbani  adibiti  ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli
di  cooperative  a  contributo  statale,  e' dovuta, in aggiunta alla
retribuzione  del  mese  di  dicembre,  una gratifica natalizia nella
misura  di  una  mensilita'  della  retribuzione  globale di fatto in
denaro, costituita:
    a) dal salario base;
    b)  dall'indennita'  di carovita prevista dal decreto legislativo
luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
    c)  dall'indennita'  di contingenza di cui alla legge 20 novembre
1951, n. 1323;
    d)  dalle  eventuali  indennita' speciali corrisposte a carattere
continuativo.
  Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni
anno.