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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi. (044U0303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1947)
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Testo in vigore dal:  15-11-1944

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-leggo 7 dicembre 1943, n. 23-B, riguardante l'aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Ritentato che, dato lo stato di guerra, e in mancanza di un ordinamento sindacale di diritto, deve provvedersi per atto legislativo a rendere efficaci verso tutti gli appartenenti alle categorie interessate gli accordi convenuti a Roma il 13 ottobre 1944, fra le associazioni di prestatori d'opera o di datori di lavoro di fatto esistenti, circa la concessione di una indennità di carovita ai lavoratori, per rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministrò per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capofamiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capofamiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le-donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

6) di lire quindici peri ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennità di carovita è dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei commi precedenti.