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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 516

Proroga al 31 dicembre 1951, con modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1951)
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Testo in vigore dal: 12-7-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio 1951, n. 23 e 2 aprile 1951, n. 225, che
recano  delle  aggiunte  alle  dette  norme  temporanee  e modificano
temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di mantenere i dazi della vigente tariffa
doganale  al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di
aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura, e
le  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il commercio con
l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  norme  temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa
doganale,  approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453;
30  luglio  1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 2 aprile 1951, n.
225  e con l'art. 3 del decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23,
sono  prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle
allegate  tabelle (A e B), firmate dal Ministro per le finanze, a non
oltre il 31 dicembre 1951.