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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 516

Proroga al 31 dicembre 1951, con modificazioni ed aggiunte, delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1951)
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Testo in vigore dal:  12-7-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 e 2 aprile 1951, n. 225, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee e modificano temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti;
Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura, e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 2 aprile 1951, n. 225 e con l'art. 3 del decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (A e B), firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 31 dicembre 1951.