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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1949, n. 1104

Determinazione della misura dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950.

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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-2-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n.
2138;
  Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 689;
  Vista la legge 7 luglio 1948, n. 1093;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1948,
n. 1591;
  Sentita  la  Commissione  centrale  di  cui  al decreto legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per
l'interno,  per  le  finanze,  per  il  tesoro  e per l'agricoltura e
foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  contributi  di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28
novembre  1938,  n.  2138,  dovuti  per l'anno 1950, sono determinati
nelle  misure  indicate  nella tabella allegata al presente decreto e
vistata,  d'ordine  del Presidente della Repubblica, dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.