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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati. (045U0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1992)
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Testo in vigore dal:  9-1-1992
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per la corresponsione degli assegni familiari;
Visto il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, concernenti modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi anzidetti;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge 26 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, è preposta una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti del datore di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti. (1)

La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

((I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione))
.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In luogo dell'unico rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nella Commissione proposta al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sono chiamati a far parte della Commissione stessa e delle relative sezioni il direttore generale del Lavoro e il direttore generale della Previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".