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LEGGE 22 novembre 1949, n. 861

Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.

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Testo in vigore dal:  7-12-1949

Art. 2


Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, nonché gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, saranno determinate o modificate con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.