stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 689

Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1952)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-4-1952
aggiornamenti all'articolo

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, concernente integrazioni e modifiche sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



È costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di solidarietà sociale" per provvedere alla corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie, ed in base ad altre forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione predetta, nonché ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa.
L'assegno di cui al precedente comma non è dovuto ai titolari di rendite vitalizie immediate e ai titolari di pensioni derivanti da assicurazioni popolari.
((1a))


------------------


AGGIORNAMENTO (1a)
La 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il presente decreto, è soppresso.