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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 689

Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1952)
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Testo in vigore dal: 30-4-1952
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.  98,
concernente integrazioni e modifiche sulla facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e  la
previdenza sociale, di concerto con quelli per il  bilancio,  per  il
tesoro e per la grazia e giustizia; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza  sociale
un "Fondo di solidarieta' sociale" per provvedere alla corresponsione
di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari  di  pensioni  di
invalidita',  di  vecchiaia  e  per  i  superstiti  liquidate  o   da
liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria  di  cui  al  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, concernente  modificazioni  delle  disposizioni  sulle
assicurazioni obbligatorie, ed in base ad altre forme obbligatorie di
previdenza,  sostitutive  dell'assicurazione  predetta,  nonche'   ai
titolari  di  pensioni  liquidate  o  da  liquidarsi  in  seguito  ad
iscrizione nella assicurazione facoltativa. 
  L'assegno di cui al precedente comma non e' dovuto ai  titolari  di
rendite vitalizie immediate e ai titolari di  pensioni  derivanti  da
assicurazioni popolari. ((1a)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  La 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 14, comma  1)  che
il Fondo di solidarieta' sociale, istituito con il presente  decreto,
e' soppresso.