stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 937

Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-8-1948 al: 24-8-1962
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Alle società nazionali, esclusivamente assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea, è concessa, per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea, l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine, nonché dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti e per i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee.