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DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 804

Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2004)
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Testo in vigore dal:  1-7-1948 al: 28-2-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


Al Corpo forestale dello Stato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;
b) sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico agrarie dei bacini montani e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica;
c) incoraggiamenti alla selvicoltura ed alla alpicoltura;
d) tutela tecnica ed economica dei boschi;
e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
g) polizia forestale;
h) addestramento del personale forestale;
i) ricerche e applicazioni sperimentali forestali;
l) statistica e catasto forestale;
m) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere;
n) propaganda forestale;
o) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del demanio forestale dello Stato;
p) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.