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DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 642

Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal:  26-6-1948 al: 15-9-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


È istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta.
Gli affari attualmente devoluti alla Sezione dell'Africa italiana, istituita con regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 478, sono assegnati alle altre Sezioni consultive, con le modalità previste dai primo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
I componenti della sesta Sezione giurisdizionale concorrono a costituire l'Adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 45 del testo unico predetto.