stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1948, n. 147

Nuove disposizioni sul compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1948 al: 20-11-1953
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1



Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera pari alla metà della retribuzione sulla quale è dovuto il contributo.
Agli effetti del diritto all'indennità giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonché quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.
Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.
Sulla indennità giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, è soppresso.