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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1948, n. 1

Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 16-1-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri per il tesoro e per l'interno;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  Qualora  le  aziende  di  credito  e  gli  istituti di cui al regio
decreto-legge  12  marzo  1936, n. 375, e successive modificazioni, o
alcuna  delle  loro  dipendenze  non  potessero funzionare a causa di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il  periodo  di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi,
ancorche relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza,
sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli
istituti  di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli
sportelli al pubblico.