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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1948, n. 1

Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-1-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1


Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.