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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1242

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-12-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Onore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell' Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica, del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i regi decreti di cui alle premesse, è ulteriormente modificato nel senso che il corso di laurea in economia e commercio, facente parte dei corsi di laurea della Facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, è trasformato in Facoltà di economia e commercio, ferma rimanendo la Facoltà di scienze politiche.
Alla predetta Facoltà di economia e commercio sono assegnati sei posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1 firmata dal Ministro proponente.
I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso:
Art. 2. - L'Università cattolica è costituita:
della Facoltà di giurisprudenza;
della Facoltà di scienze politiche;
della Facoltà di economia e commercio;
della Facoltà di lettere e filosofia;
della Facoltà di magistero.
Nella Facoltà di giurisprudenza sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento:
in diritto romano e storia del diritto;
in diritto canonico;
in scienze politico-amministrative;
in economia, diritto del lavoro;
in applicazione forense.
Nella Facoltà di economia e commercio è costituita la scuola di statistica.
Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento:
in filologia e antichità classiche e papirologia;
in filologia romanza e moderna;
in filosofia neo-scolastica;
in psicologia;
in lingue e letterature orientali;
in Storia e civiltà del cristianesimo.
Art. 3. - Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Università.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore;
b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori ordinari;
c) di sei membri nominati dall' Ente morale "Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori";
d) di un rappresentante della Santa Sede di cittadinanza italiana;
e) di un rappresentante del Governo scelto dai Ministro per la pubblica istruzione;
f) di un rappresentante dell'Azione Cattolica italiana.
Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta.
Questa è composta dal rettore che la presiede e di quattro membri scelti in seno al Consiglio di amministrazione. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Alla Giunta spetta:
a) di prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
b) di assistere il rettore nell'amministrazione e nel governo dell' Università.
Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo.
SEZIONE I.
Disposizioni comuni alle cinque Facoltà.
Art. 4. - L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dell'anno accademico.
Art. 5. - Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi:
nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;
nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche;
nella Facoltà di economia e commercio: la laurea in economia e commercio;
nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;
nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;
nella scuola di statistica: il diploma in statistica.
Dopo l'art. 11 è inserita la dicitura: "sezione IV - Disposizioni particolari per la Facoltà di economia e commercio".

In

conseguenza la numerazione delle Sezioni successive viene spostata. L'art. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Art. 12. - Gli insegnamenti per la laurea in economia e commercio sono i seguenti:
1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria, generale ed applicata;
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) diritto industriale;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto internazionale;
5) demografia;
6) legislazione bancaria;
7) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
8) economia dei trasporti;
9) lingua araba;
10) lingua ungherese;
11) diritto della navigazione.

CAPO VI
DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

SEZIONE I.

La dicitura: "Disposizioni comuni alle quattro Facoltà" viene modificata nel modo seguente: "Disposizioni comuni alle cinque Facoltà".
Art. 50. - L'annessa tabella n. 4, firmata dal Ministro proponente, determina le tasse e sopratasse scolastiche per ciascuna Facoltà.
Ogni modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e sopratasse scolastiche per le università governative, si intende estesa all'Università cattolica. Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e si iscrivono nella stessa Facoltà di magistero per il conseguimento della laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, devono pagare la differenza delle tasse e sopratasse scolastiche prescritte per queste lauree.
Nella stessa tabella sono determinate le tasse per la scuola di statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1947

DELLO STATO Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Onore" di

Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163,

modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte relative allo statuto dell' Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica, del "Sacro Cuore" di Milano,

approvato e modificato con i regi decreti di cui alle premesse, è ulteriormente modificato nel senso che il corso di laurea in economia

e commercio, facente parte dei corsi di laurea della Facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di

Milano, è trasformato in Facoltà di economia e commercio, ferma rimanendo la Facoltà di scienze politiche. Alla predetta Facoltà di economia e commercio sono assegnati sei

posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1 firmata dal Ministro proponente. I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso: Art. 2. - L'Università cattolica è costituita: della Facoltà di giurisprudenza; della Facoltà di scienze politiche; della Facoltà di economia e commercio; della Facoltà di lettere e filosofia; della Facoltà di magistero. Nella Facoltà di giurisprudenza sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento: in diritto romano e storia del diritto; in diritto canonico; in scienze politico-amministrative;

in economia, diritto del lavoro; in applicazione forense. Nella Facoltà di economia e commercio è costituita la scuola di statistica. Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento: in filologia e antichità classiche e papirologia; in filologia romanza e moderna; in filosofia neo-scolastica; in psicologia; in lingue e letterature orientali; in Storia e civiltà del cristianesimo.

Art. 3. - Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Università. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore; b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori ordinari; c) di sei membri nominati dall' Ente morale "Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori"; d) di un rappresentante della Santa Sede di cittadinanza italiana; e) di un rappresentante del Governo scelto dai Ministro per la pubblica istruzione; f) di un rappresentante dell'Azione Cattolica italiana. Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta. Questa è composta dal rettore che la presiede e di quattro membri scelti in seno al Consiglio di amministrazione. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Alla Giunta spetta:

a) di prendere, sotto la propria responsabilità, i

provvedimenti urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione; b) di assistere il rettore nell'amministrazione e nel governo dell' Università. Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo. SEZIONE I. Disposizioni comuni alle cinque Facoltà.

Art. 4. - L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dell'anno accademico. Art. 5. - Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi: nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza; nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche; nella Facoltà di economia e commercio: la laurea in economia e commercio; nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;

nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la

laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari; nella scuola di statistica: il diploma in statistica. Dopo l'art. 11 è inserita la dicitura: "sezione IV - Disposizioni particolari per la Facoltà di economia e commercio". In conseguenza la numerazione delle Sezioni successive viene spostata. L'art. 12 è sostituito dal seguente: Art. 12. - Gli insegnamenti per la laurea in economia e commercio sono i seguenti: 1) istituzioni di diritto privato; 2) istituzioni di diritto pubblico; 3) diritto commerciale (biennale); 4) matematica generale; 5) matematica finanziaria (biennale); 6) statistica (biennale); 7) economia politica (biennale); 8) diritto del lavoro; 9) scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) economia e politica agraria; 11) politica economica e finanziaria; 12) storia economica; 13) geografia economica (biennale);

14) ragioneria, generale ed applicata; 15) tecnica bancaria e professionale; 16) tecnica industriale e commerciale; 17) merceologia; 18) lingua francese o spagnola (triennale); 19) lingua inglese o tedesca (biennale). Insegnamenti complementari: 1) diritto industriale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto processuale civile; 4) diritto internazionale; 5) demografia; 6) legislazione bancaria; 7) economia e finanza delle imprese di assicurazione; 8) economia dei trasporti; 9) lingua araba; 10) lingua ungherese; 11) diritto della navigazione. CAPO VI

DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE. SEZIONE I. La dicitura: "Disposizioni comuni alle quattro Facoltà" viene modificata nel modo seguente: "Disposizioni comuni alle cinque Facoltà".

Art. 50. - L'annessa tabella n. 4, firmata dal Ministro proponente, determina le tasse e sopratasse scolastiche per ciascuna Facoltà.

Ogni modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle

tasse e sopratasse scolastiche per le università governative, si intende estesa all'Università cattolica. Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e si iscrivono nella stessa Facoltà di magistero per il conseguimento

della laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e

letterature straniere, devono pagare la differenza delle tasse e sopratasse scolastiche prescritte per queste lauree. Nella stessa tabella sono determinate le tasse per la scuola di statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1947 DE NICOLA GONELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 novembre 1947

Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 75. - FRASCA