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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1242

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-12-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Onore" di
Milano,   approvato   con  regio  decreto  20 aprile  1939,  n. 1163,
modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute   le   proposte  relative  allo  statuto  dell'  Universita'
anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' cattolica, del "Sacro Cuore" di Milano,
approvato  e  modificato  con i regi decreti di cui alle premesse, e'
ulteriormente modificato nel senso che il corso di laurea in economia
e  commercio,  facente  parte  dei  corsi di laurea della Facolta' di
scienze  politiche  dell'Universita'  cattolica  del "Sacro Cuore" di
Milano,  e'  trasformato  in  Facolta' di economia e commercio, ferma
rimanendo la Facolta' di scienze politiche.
  Alla  predetta  Facolta' di economia e commercio sono assegnati sei
posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1 firmata
dal Ministro proponente.
  I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Universita' anzidetta
sono modificati come appresso:
    Art. 2. - L'Universita' cattolica e' costituita:
      della Facolta' di giurisprudenza;
      della Facolta' di scienze politiche;
      della Facolta' di economia e commercio;
      della Facolta' di lettere e filosofia;
      della Facolta' di magistero.
    Nella  Facolta'  di  giurisprudenza  sono  costituite le seguenti
scuole di perfezionamento:
      in diritto romano e storia del diritto;
      in diritto canonico;
      in scienze politico-amministrative;
      in economia, diritto del lavoro;
      in applicazione forense.
    Nella Facolta' di economia e commercio e' costituita la scuola di
statistica.
    Nella Facolta' di lettere e filosofia sono costituite le seguenti
scuole di perfezionamento:
      in filologia e antichita' classiche e papirologia;
      in filologia romanza e moderna;
      in filosofia neo-scolastica;
      in psicologia;
      in lingue e letterature orientali;
      in Storia e civilta' del cristianesimo.
    Art. 3.  - Salva la competenza delle altre autorita' accademiche,
al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Universita'.
    Il Consiglio di amministrazione si compone:
      a) del rettore;
      b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra
i professori ordinari;
      c) di  sei membri nominati dall' Ente morale "Istituto Giuseppe
Toniolo di studi superiori";
      d) di  un  rappresentante  della  Santa  Sede  di  cittadinanza
italiana;
      e) di  un rappresentante del Governo scelto dai Ministro per la
pubblica istruzione;
      f) di un rappresentante dell'Azione Cattolica italiana.
    Tutti  durano  in  carica  tre anni e possono essere confermati o
rieletti.
    Il  Consiglio  di  amministrazione  nomina  nel  proprio seno una
Giunta.
    Questa  e'  composta  dal  rettore  che  la presiede e di quattro
membri scelti in seno al Consiglio di amministrazione. I membri della
Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
    Alla Giunta spetta:
      a) di   prendere,   sotto   la   propria   responsabilita',   i
provvedimenti  urgenti,  salvo  ratifica  da  parte  del Consiglio di
amministrazione;
      b) di  assistere  il rettore nell'amministrazione e nel governo
dell' Universita'.
    Il  rettore  e'  nominato  dal Consiglio di amministrazione fra i
professori di ruolo.

                             SEZIONE I.
              Disposizioni comuni alle cinque Facolta'.

  Art. 4.  -  L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e
la  fine  dei  quali  sono  determinati dal Senato accademico entro i
termini  fissati  dalle norme concernenti l'ordinamento universitario
per cio' che riguarda la durata ordinaria dell'anno accademico.
  Art. 5.  -  Nell'Universita'  sono  conferite  le seguenti lauree e
diplomi:
    nella Facolta' di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;
    nella  Facolta'  di  scienze  politiche:  la  laurea  in  scienze
politiche;
    nella  Facolta'  di economia e commercio: la laurea in economia e
commercio;
    nella  Facolta' di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la
laurea in filosofia;
    nella  Facolta' di magistero: la laurea in materie letterarie, la
laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il
diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;
    nella scuola di statistica: il diploma in statistica.
  Dopo  l'art. 11 e' inserita la dicitura: "sezione IV - Disposizioni
particolari per la Facolta' di economia e commercio".
  In  conseguenza  la  numerazione  delle  Sezioni  successive  viene
spostata.
  L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
    Art. 12. - Gli insegnamenti per la laurea in economia e commercio
sono i seguenti:
      1) istituzioni di diritto privato;
      2) istituzioni di diritto pubblico;
      3) diritto commerciale (biennale);
      4) matematica generale;
      5) matematica finanziaria (biennale);
      6) statistica (biennale);
      7) economia politica (biennale);
      8) diritto del lavoro;
      9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
      10) economia e politica agraria;
      11) politica economica e finanziaria;
      12) storia economica;
      13) geografia economica (biennale);
      14) ragioneria, generale ed applicata;
      15) tecnica bancaria e professionale;
      16) tecnica industriale e commerciale;
      17) merceologia;
      18) lingua francese o spagnola (triennale);
      19) lingua inglese o tedesca (biennale).
    Insegnamenti complementari:
      1) diritto industriale;
      2) diritto amministrativo;
      3) diritto processuale civile;
      4) diritto internazionale;
      5) demografia;
      6) legislazione bancaria;
      7) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
      8) economia dei trasporti;
      9) lingua araba;
      10) lingua ungherese;
      11) diritto della navigazione.

                               CAPO VI
             DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

                             SEZIONE I.

  La  dicitura:  "Disposizioni  comuni  alle  quattro Facolta'" viene
modificata  nel  modo  seguente:  "Disposizioni  comuni  alle  cinque
Facolta'".
  Art. 50. - L'annessa tabella n. 4, firmata dal Ministro proponente,
determina le tasse e sopratasse scolastiche per ciascuna Facolta'.
  Ogni  modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle
tasse  e  sopratasse  scolastiche  per le universita' governative, si
intende estesa all'Universita' cattolica. Coloro che hanno conseguito
il  diploma  di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e
si  iscrivono nella stessa Facolta' di magistero per il conseguimento
della  laurea  in  materie  letterarie,  in  pedagogia,  in  lingue e
letterature  straniere,  devono  pagare  la  differenza delle tasse e
sopratasse scolastiche prescritte per queste lauree.
  Nella  stessa  tabella  sono  determinate le tasse per la scuola di
statistica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 luglio 1947

                              DE NICOLA

                                                GONELLA - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 14 novembre 1947
  Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 75. - FRASCA