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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 giugno 1947, n. 670

Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1947)
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Testo in vigore dal: 29-7-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il  regio  decreto-legge  17  giugno  1937,  n.  1048,  sul
perfezionamento  e  la  generalizzazione  degli  assegni familiari ai
prestatori  d'opera,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 25
ottobre  1938,  n.  2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239,
contenente norme integrative per la sua attuazione;
  Vista  la  legge  6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una
Cassa unica per gli assegni familiari;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n.
303, per miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di
rapporti di lavoro gia' disciplinabili con contratti collettivi;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n.
307,  per  la  istituzione  di  assegni  familiari  supplementari  di
carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 15 agosto 1945, n.
552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari
di carovita;
  Visto   il   regio   decreto   20  maggio  1946,  n.  369,  per  la
determinazione  del  limite  massimo  della  retribuzione  fino  alla
concorrenza  del  quale  e'  dovuto  il  contributo  per  gli assegni
familiari;
  Visto  il  regio  decreto-legge  28  novembre 1938, n. 2138, per la
unificazione  e semplificazione dell'accertamento e della riscossione
dei contributi in agricoltura;
  Visto   il   regio   decreto   24  settembre  1940,  n.  1949,  per
l'accertamento dei contributi in agricoltura;
  Visto  il  regio  decreto  24  settembre  1940,  n.  1954,  per  la
riscossione e il versamento dei contributi in agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n.
75,  per  la istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni
comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi
agricoli unificati;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  settembre 1946, n. 334, per la
corresponsione  del  premio della Repubblica agli operai ed impiegati
con  rapporto  di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto
collettivo di lavoro;
  Visto  il  decreto legislativo 16 settembre 1946 n. 479, contenente
provvedimenti vari per gli assegni familiari;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25
maggio  1947,  n.  631,  per  la  determinazione  delle  aliquote dei
contributi agricoli unificati per l'anno 1947;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro e per l'agricoltura e
foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  misura  degli  assegni  familiari  e  dei  relativi  contributi
prevista   dalla  tabella  B,  allegata  al  decreto  legislativo  16
settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni
familiari,  e'  sostituita  con effetto dal 1° gennaio 1947 da quella
stabilita  nella  tabella  B  allegata  al presente decreto, vistata,
d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
  Nulla  e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto
legislativo  luogotenenziale  9  novembre 1944, n. 307, ai fini della
modifica della tabella predetta.