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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese.

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Testo in vigore dal:  25-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista La deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Nei licenziamenti di personale non di ruolo che le pubbliche amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per esuberanza di personale i prestatori d'opera, previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, non possono esservi compresi in misura superiore al 50% del numero complessivo dei dipendenti licenziandi.