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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese.

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Testo in vigore dal: 25-6-1946
                             UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
  Vista La deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'assistenza  post-bellica, di
concerto  con  i  Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze,
per  il  tesoro,  per  l'industria  e  commercio e per il lavoro e la
previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Nei  licenziamenti  di  personale  non  di  ruolo  che le pubbliche
amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per
esuberanza  di  personale  i prestatori d'opera, previsti dall'art. 1
del  decreto  legislativo  Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, non
possono  esservi  compresi  in  misura  superiore  al  50% del numero
complessivo dei dipendenti licenziandi.