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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 98

Esenzione dalla imposta fondiaria e sui reddito agrario per i terreni montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-10-1946 al: 22-2-1947
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, riguardante l'imposta sul redditi agrari;
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946 n. 30, concernente la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, con essa l'esenzione dall'imposta sui terreni e dà quella sul reddito agrario nei Comuni il cui centro abitato sia situato ad una altitudine non Inferiore a 700 metri sul livello del mare.
Resta ferma l'applicazione delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sul reddito agrario a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarti inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli

dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16

marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, riguardante l'imposta sul redditi agrari;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni,

approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con

modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946 n. 30, concernente la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO PROMULGA: Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, con essa l'esenzione dall'imposta sui terreni e dà quella sul reddito agrario nei Comuni il cui centro abitato sia situato ad una altitudine non Inferiore a 700 metri sul livello del mare. Resta ferma l'applicazione delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sul reddito agrario a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarti inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946 DE GASPERI SCOCCIMARRO - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla

Corte dei conti, addì 17 settembre 1946

Atti del Governo,

registro n. 1, foglio n. 102. - VENTURA