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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 51

Nomine dei professori universitari avvenute senza la normale procedura del concorso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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Testo in vigore dal: 7-9-1946
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con quello per il tesoro:

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Salvo  quanto  e'  previsto nel seguente art. 3, il Ministro per la
pubblica  istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della
pubblica  istruzione, ha facolta' di bandire pubblici concorsi per le
cattedre  gia'  occupate  dai professori di ruolo delle Universita' o
degli  Istituti  di  istruzione  superiore, le cui nomine siano state
annullate  in  base  alla  disposizione dell'art. 18, lettera a), del
decreto  legislativo  luogotenenziale  5 aprile  1945,  n. 238,  e  a
trattenere   provvisoriamente  in  servizio  detti  professori  quali
incaricati.
  Tali  professori  incaricati,  rimarranno  in  servizio  fine  alla
decisione  dei  suddetti concorsi e, in ogni caso, per non piu' di un
anno,  a  decorrere  dalla  data di annullamento della loro nomina in
ruolo  e  saranno retribuiti a carico dello Stato con assegni mensili
pari  a  un dodicesimo dello stipendio e della indennita' di carovita
relativi  al  grado che ciascun professore avrebbe rivestito all'atto
dell'annullamento della nomina, qualora questa fosse stata conseguita
a seguito di concorso, con inizio dal grado 7° (straordinario).