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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 51

Nomine dei professori universitari avvenute senza la normale procedura del concorso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1953)
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Testo in vigore dal:  7-9-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro: HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Salvo quanto è previsto nel seguente art. 3, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di bandire pubblici concorsi per le cattedre già occupate dai professori di ruolo delle Università o degli Istituti di istruzione superiore, le cui nomine siano state annullate in base alla disposizione dell'art. 18, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e a trattenere provvisoriamente in servizio detti professori quali incaricati.
Tali professori incaricati, rimarranno in servizio fine alla decisione dei suddetti concorsi e, in ogni caso, per non più di un anno, a decorrere dalla data di annullamento della loro nomina in ruolo e saranno retribuiti a carico dello Stato con assegni mensili pari a un dodicesimo dello stipendio e della indennità di carovita relativi al grado che ciascun professore avrebbe rivestito all'atto dell'annullamento della nomina, qualora questa fosse stata conseguita a seguito di concorso, con inizio dal grado 7° (straordinario).