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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238

Provvedimenti sull'istruzione superiore. (045U0238)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1948)
Testo in vigore dal:  27-5-1945

Art. 18



Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare su conforme parere dello stesso:

a) le nomine a professori di ruolo presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore disposte, prescindendo dalla normale procedura del concorso, in base all'art. 17 capoverso del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 13 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; all'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; all'art. 81 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; all'art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 o ad ogni altra disposizione legislativa di carattere speciale, fatta eccezione delle nomine disposte in base a convenzioni internazionali;

b) le abilitazioni alla libera docenza conferite in base all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; all'art. 7 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 e all'art. 122 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e le abilitazioni alla libera docenza conferite per soli titoli in base a norme speciali dal 1935 in poi;

c) le concessioni della laurea ad honorem disposte in base all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 e all'art. 169 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
I professori, la cui nomina sia annullata per effetto della precedente lettera a), saranno ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.