stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238

Provvedimenti sull'istruzione superiore. (045U0238)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1948)
Testo in vigore dal:  27-5-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno succensivo.

Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e ciò a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45