stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601

Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-8-1946 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Chiunque detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, delle quali lo Stato germanico o enti o sudditi germanici siano venuti comunque in possesso in Italia durante il cessato stato di guerra, è obbligato a farne consegna entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali Carabinieri.
Il medesimo obbligo incombe a chi detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o in generale, opere d'interesse artistico, che in paesi esteri durante il tempo in cui questi furono soggetti ad occupazione militare, siano venute comunque in possesso dello Stato germanico o di enti o di sudditi germanici ovvero siano state da chiunque asportate dai detti paesi.
Chi è obbligato alla consegna, non può invocare in proprio favore l'acquisto della proprietà delle opere o di altri diritti sulle medesime, anche se l'acquisto sia avvenuto in buona fede, salvo l'eventuale regresso verso il dante causa.