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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601

Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-8-1946
al: 21-12-2008
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la  grazia  e  giustizia,  di  concerto con i Ministri per gli affari
esteri, per l'interno, per la guerra e per la pubblica istruzione;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Chiunque  detiene  a  qualsiasi  titolo  opere  bibliografiche o di
pittura o di scultura o, in generale, di interesse artistico ai sensi
della  legge  1°  giugno  1939,  numero  1089,  delle  quali lo Stato
germanico  o  enti  o  sudditi  germanici  siano  venuti  comunque in
possesso in Italia durante il cessato stato di guerra, e' obbligato a
farne  consegna  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  al  locale  ufficio  di  pubblica sicurezza o, se
questo manchi, al Comando dei reali Carabinieri.
  Il  medesimo obbligo incombe a chi detiene a qualsiasi titolo opere
bibliografiche  o  di  pittura  o  di  scultura  o in generale, opere
d'interesse  artistico,  che  in paesi esteri durante il tempo in cui
questi furono soggetti ad occupazione militare, siano venute comunque
in  possesso  dello  Stato germanico o di enti o di sudditi germanici
ovvero siano state da chiunque asportate dai detti paesi.
  Chi e' obbligato alla consegna, non puo' invocare in proprio favore
l'acquisto  della  proprieta'  delle  opere  o di altri diritti sulle
medesime,  anche  se  l'acquisto  sia  avvenuto  in buona fede, salvo
l'eventuale regresso verso il dante causa.