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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 591

Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-8-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le leggi 18 ottobre 1942, nn. 1407 e 1408 per la costituzione degli Istituti "cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici" e "assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche";
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Riconosciuta l'opportunità di aumentare il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici; migliorare l'assistenza sanitaria ai ricevitori e gerenti e la gestione educazione e istruzione orfani dei ricevitori, gerenti ed agenti rurali, ed aumentare i sussidi a questi ultimi;
Considerata la necessità di maggiorare correlativamente i contributi stabiliti per costituire i fondi per le dette gestioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati.
L'aumento dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili attualmente in godimento.