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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 591

Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-8-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Viste le leggi 18 ottobre 1942, nn. 1407 e 1408 per la costituzione
degli  Istituti  "cauzioni  e  quiescenza  per i ricevitori postali e
telegrafici"  e  "assistenza  e  previdenza  per  il  personale delle
ricevitorie postali e telegrafiche";
  Visto  il  R.  decreto-legge  21 ottobre  1938, n. 1923, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.
decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Riconosciuta   l'opportunita'   di   aumentare  il  trattamento  di
quiescenza    dei    ricevitori   postali   telegrafici;   migliorare
l'assistenza   sanitaria  ai  ricevitori  e  gerenti  e  la  gestione
educazione  e  istruzione  orfani  dei  ricevitori, gerenti ed agenti
rurali, ed aumentare i sussidi a questi ultimi;
  Considerata   la   necessita'   di  maggiorare  correlativamente  i
contributi stabiliti per costituire i fondi per le dette gestioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto  con  quelli  per  il tesoro e per il lavoro e la previdenza
sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Fino  a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e
i  contributi  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) dell'art. 24 della
citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati.
  L'aumento  dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili
attualmente in godimento.