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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 149

Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle Indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-4-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria ed il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, per la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e da queste consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, si applicano anche alle requisizioni effettuate dalle Autorità anzidette:
a) di autoveicoli che non possono essere consegnati agli Ispettorati compartimentali perché restituiti direttamente ai proprietari;
b) di autoveicoli non più disponibili, per avvenuta demolizione, per distruzione o per altro motivo;
c) di copertoni, di camere d'aria, di pezzi di ricambio, e in genere di ogni accessorio di autoveicoli.
Gli autoveicoli di cui alla lettera b) ed i materiali di cui alla lettera c) si intenderanno requisiti definitivamente a norma del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e al primo comma del presente articolo, sono compresi fra gli autoveicoli anche i rimorchi di autoveicoli.