DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946 , n. 149

Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle Indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria ed il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, per la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e da queste consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, si applicano anche alle requisizioni effettuate dalle Autorità anzidette:
a) di autoveicoli che non possono essere consegnati agli Ispettorati compartimentali perché restituiti direttamente ai proprietari;
b) di autoveicoli non più disponibili, per avvenuta demolizione, per distruzione o per altro motivo;
c) di copertoni, di camere d'aria, di pezzi di ricambio, e in genere di ogni accessorio di autoveicoli.
Gli autoveicoli di cui alla lettera b) ed i materiali di cui alla lettera c) si intenderanno requisiti definitivamente a norma del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e al primo comma del presente articolo, sono compresi fra gli autoveicoli anche i rimorchi di autoveicoli.

Art. 2


La liquidazione della indennità per il deterioramento degli autoveicoli di cui all'art. 1 lettera a), è subordinata alla possibilità di determinare i danni subiti dagli autoveicoli.

Art. 3


Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, alla data, da stabilirsi di comune accordo tra il Governo Italiano e le Autorità Alleate, non risulteranno consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile in applicazione dello disposizioni del decreto legislative Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del presente decreto, si intenderanno requisiti definitivamente, e le indennità dovute ai proprietari saranno liquidate ai sensi e con la modalità previste dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46.

Art. 4


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVO- LOTTO - MOLE - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 119. - FRASCA