DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
4
gennaio
1946
, n. 149
Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945,
n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle Indennità di
requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.
UMBERTO DI SAVOIA
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria ed il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, per la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e da queste consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, si applicano anche alle requisizioni effettuate dalle Autorità anzidette:
a) di autoveicoli che non possono essere consegnati agli Ispettorati compartimentali perché restituiti direttamente ai proprietari;
b) di autoveicoli non più disponibili, per avvenuta demolizione, per distruzione o per altro motivo;
c) di copertoni, di camere d'aria, di pezzi di ricambio, e in genere di ogni accessorio di autoveicoli.
Gli autoveicoli di cui alla lettera b) ed i materiali di cui alla lettera c) si intenderanno requisiti definitivamente a norma del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e al primo comma del presente articolo, sono compresi fra gli autoveicoli anche i rimorchi di autoveicoli.
Art. 2
La liquidazione della indennità per il deterioramento degli autoveicoli di cui all'art. 1 lettera a), è subordinata alla possibilità di determinare i danni subiti dagli autoveicoli.
Art. 3
Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, alla data, da stabilirsi di comune accordo tra il Governo Italiano e le Autorità Alleate, non risulteranno consegnati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile in applicazione dello disposizioni del decreto legislative Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, e del presente decreto, si intenderanno requisiti definitivamente, e le indennità dovute ai proprietari saranno liquidate ai sensi e con la modalità previste dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVO- LOTTO - MOLE - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 119. - FRASCA