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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 141

Norme per lo svolgimento dei concorsi.

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Testo in vigore dal: 10-4-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In  virtu'  dell'autorita'  a  Noi  delegata Visto il R. decreto 30
dicembre 1923, n. 2960;
  Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453,
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
518;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministro, di
concerto   con   i   Ministri   per  il  tesoro  e  per  l'assistenza
post-bellica;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Ai  concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 dei R. decreto
6  gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a
partecipare,  indipendentemente  dalle  condizioni previste nei detti
articoli,  i  combattenti  della  guerra  1940-1943 e della guerra di
liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i
partigiani combattenti ed reduci dalla prigionia o deportazione.