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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 141

Norme per lo svolgimento dei concorsi.

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Testo in vigore dal:  10-4-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 dei R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed reduci dalla prigionia o deportazione.