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REGIO DECRETO 6 gennaio 1942, n. 27

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (042U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1947)
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Testo in vigore dal:  10-4-1946
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Art. 2



Coloro che nei concorsi per esami o per titoli ed esami, già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto, o che siano da bandire successivamente, per la nomina al grado iniziale dei ruoli del personale delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, abbiano ottenuta, o ottengano, l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle perché sotto le armi o perché non hanno potuto raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali nel concorso riservato, che verrà bandito per nomina nello stesso ruolo ai termini del secondo comma del precedente art. 1 e, qualora le superino, saranno compresi nella graduatoria di questo ultimo concorso.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 dei R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed reduci dalla prigionia o deportazione".