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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 febbraio 1946, n. 28

Concessione di un assegno temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-3-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;
Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri Sulla proposta, del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia, e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


È concesso un assegno giornaliero temporaneo a favore:
a) dei partigiani combattenti;
b) dei militari, che siano stati congedati dopo il 1° gennaio 1945;
c) dei militari reduci dalla prigionia di guerra;
d) dei civili deportati dal nemico oltre confine successivamente all'8 settembre 1943.
Sono esclusi dal beneficio gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) i quali abbiano aderito alla sedicente repubblica sociale italiana o collaborato col nemico.
Ai fini del presente decreto le predette categorie vengono per brevità indicate con la denominazione "reduce".