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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1946, n. 27

Norme integrative sulla riassunzione e assunzione Obbligatoria dei reduci nelle aziende private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-3-1946 al: 15-12-2010
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Ferme restando le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari, sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra, i prestatori d'opera non in prova delle aziende private, contemplati nelle predette disposizioni, hanno diritto ad essere riassunti in servizio qualora:
1) siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943;
2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva e siano stati trattenuti in servizio militare dopo il termine della ferma;
3) ovvero siano stati partigiani combattenti che abbiamo abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione.
La riassunzione è disposta nell'azienda presso la quale i dipendenti prestavano servizio al momento della deportazione o dell' internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio ed è subordinata alla condizione che si tratti di persone sprovviste dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.
Il servizio prestato anteriormente alla riassunzione non e computato agli effetti dell'anzianità.