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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1946, n. 27

Norme integrative sulla riassunzione e assunzione Obbligatoria dei reduci nelle aziende private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-3-1946
al: 15-12-2010
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale, 4 agosto 1945, n.
453;
  Vista la legge 10 giugno 1940,n. 653;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 461;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'assistenza  post-bellica, di
concerto  con  i  Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze,
per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti,  sia  legislative,  sia
regolamentari,  sia  contrattuali,  concernenti  la conservazione del
posto  in  caso  di  richiamo  alle  armi  per  esigenze di guerra, i
prestatori  d'opera  non  in prova delle aziende private, contemplati
nelle  predette  disposizioni,  hanno  diritto ad essere riassunti in
servizio qualora:
    1)  siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei
tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943;
    2)  ovvero  siano  stati  chiamati  alle  armi per adempiere agli
obblighi  di  leva e siano stati trattenuti in servizio militare dopo
il termine della ferma;
    3)   ovvero   siano  stati  partigiani  combattenti  che  abbiamo
abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione.
  La   riassunzione  e'  disposta  nell'azienda  presso  la  quale  i
dipendenti  prestavano servizio al momento della deportazione o dell'
internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio
ed e' subordinata alla condizione che si tratti di persone sprovviste
dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie
con essi conviventi.
  Il   servizio   prestato  anteriormente  alla  riassunzione  non  e
computato agli effetti dell'anzianita'.