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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 816

Modificazioni all'ordinamento della scuola media, Istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituito magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-1-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il   R.   decreto  6  maggio  1923,  n.  1054,  concernente
l'ordinamento dell'istruzione media;
  Vista   la   legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Vista  la  legge  22  aprile  1932, n. 490, sul riordinamento della
scuola secondaria di avviamento;
  Vista  la  legge  1°  luglio  1940, n. 899, istitutiva della scuola
media;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro e col Ministro per le finanze;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Nella scuola media si insegnano: religione, lingua italiana, lingua
latina,  storia,  geografia,  matematica,  lingua straniera, disegno,
musica  e  canto, educazione fisica, lavoro ed economia domestica. L'
insegnamento  di  musica  e  canto  e facoltativo; quello di economia
domestica  e'  riservato  alle  alunne  e  sostituisce  per  esse  le
esercitazioni di lavoro.
  Nell'annessa  tabella  A  sono  indicati  gli orari, le materie e i
gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da
conferirsi per incarico.