stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 816

Modificazioni all'ordinamento della scuola media, Istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituito magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-1-1946 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, concernente l'ordinamento dell'istruzione media;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, istitutiva della scuola media;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Nella scuola media si insegnano: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, lingua straniera, disegno, musica e canto, educazione fisica, lavoro ed economia domestica. L' insegnamento di musica e canto e facoltativo; quello di economia domestica è riservato alle alunne e sostituisce per esse le esercitazioni di lavoro.
Nell'annessa tabella A sono indicati gli orari, le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.