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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono. (045U0618)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-10-1945 al: 14-6-1948
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che reca norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n, 1808, che reca provvedimenti relativi a perdita di navi mercantili e al reimpiego delle corrispondenti indennità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per la marina, per la durata, della guerra e non oltre due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, di ritrasferire, su richiesta degli interessati, la proprietà delle navi mercantili requisite o noleggiate dall'Amministrazione statale, considerate perdute e successivamente ricuperate, a coloro che le abbiano abbandonate allo Stato o che comunque siano stati privati dei relativi diritti reali a favore dello Stato.