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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono. (045U0618)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 14-10-1945
al: 14-6-1948
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 13 luglio  1939,  n.  1154,  che  reca  norme  sulla
requisizione del naviglio mercantile, e sue successive modificazioni; 
  Visto il R. decreto-legge  7  dicembre  1942,  n,  1808,  che  reca
provvedimenti relativi a perdita di navi mercantili  e  al  reimpiego
delle corrispondenti indennita'; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la  marina,  di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro,  per  la   guerra,   per
l'aeronautica e per l'Africa Italiana; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Ministro per la marina, per  la  durata,  della
guerra e non oltre due anni dopo la cessazione dello stato di guerra,
di ritrasferire, su richiesta degli interessati, la proprieta'  delle
navi mercantili requisite o noleggiate dall'Amministrazione  statale,
considerate perdute e successivamente ricuperate,  a  coloro  che  le
abbiano abbandonate allo Stato o che comunque siano stati privati dei
relativi diritti reali a favore dello Stato.