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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 455

Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944. (045U0455)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-8-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; 
  Visto il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che  concede  amnistia  e
indulto per reati comuni, militari e annonari; 
  Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944,  numero  263,  che
estende l'efficacia del precedente Regio decreto; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e con  i
Ministri per la guerra, per la marina, per  l'aeronautica  e  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile  1944,
n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei  territori
liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi  non
oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per  ciascun  territorio,  la
amministrazione alleata.