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DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944. n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. (044U0263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-10-1944

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidnte de1 Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti, anteriormente al 5 aprile 1944.

Resta ferma l'esclusione contenuta nell'art. 7 dell'indicato decreto 5 aprile 1944, n. 90, per i reati commessi in danno delle Forze alleate e degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati, dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.