REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. (044U0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1945)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-1945
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  E' pure concessa amnistia per i reati punibili con  pena  detentiva
non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola  o
congiunta a detta pena, a favore: 
    a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la  data  del  commesso
reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od  irregolari,
o in occasione di moti popolari, a fatti di  armi  per  scacciare  le
truppe tedesche dal sacro suolo della  Patria  o  dal  territorio  di
altri Stati, ovvero ha,  anche  isolatamente  come  militare  o  come
civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attivita'  bellica  delle
truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto; 
    b) di chi, alla data del presente  decreto,  presta  ininterrotto
servizio militare, da non meno di tre  mesi,  in  reparti  mobilitati
delle Regie forze armate ed in zona di operazioni; 
    c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi
alla data del commesso reato, e' stato decorato a V.  M.  o  promosso
per merito  di  guerra  o  riconosciuto  dalle  cempetenti  autorita'
militari affetto da mutilazione o da invalidita' comprese nelle  otto
categorie della tabella a) allegata al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491. 
 
  Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo: 
    1) i reati commessi abusando di  cariche  fasciste  o  sfruttando
motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente  dalla  formale
appartenenza ad organizzazioni fasciste; 
    2) i reati commessi con un fine in contrasto con quello delle  di
cui all'art. 1. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455 ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2  del  R.
decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e  indulto  si
applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai
reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha  avuto  inizio,  per
ciascun territorio, la amministrazione alleata".