REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. (044U0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1945)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-4-1944
al: 20-8-1945
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  Grazia  e
Giustizia, di concerto con il Capo  del  Governo  e  con  i  Ministri
dell'Interno, della Guerra, della Marina,  dell'Aeronautica  e  delle
Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine  che  li  ha
determinati sia stato quello di liberare la  Patria  dall'occupazione
tedesca, ovvero quello di  ridare  al  popolo  italiano  le  liberta'
soppresse e conculcate dal regime fascista. 
 
  Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza  e  dagli  atti
del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto
sia compreso nell'amnistia, il  giudice  competente  ad  emettere  la
declaratoria dispone gli opportuni accertamenti. 
 
  Gli stessi accertamenti disporra' la Suprema Corte  di  Cassazione,
ove penda ricorso.