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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 455

Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944. (045U0455)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-8-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 263, che estende l'efficacia del precedente Regio decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata.