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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 393

Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi. (045U0393)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Allegati
  • Convenzione aggiuntiva fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi
  • art. 1
  • art. 2
Testo in vigore dal: 22-7-1945
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, concernente l'abolizione
del monopolio statale di vendita dei fiammiferi  e  l'istituzione  in
sua vece di un'imposta di fabbricazione; 
  Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n.  426,  concernente  una
nuova imposta sula produzione dei fiammiferi, convertito nella  legge
21 marzo 1926, n. 597; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12  ottobre  1944,  n.
317, concernente la proroga delle convenzioni stipulate fra lo  Stato
ed, il Consorzio industrie fiammiferi; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato  ed  il
Consorzio industrie fiammiferi, la revisione di cui all'art. 6 del R.
decreto 11 marzo 1923, n. 560, potra' essere fatta per periodi minori
di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle
materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione  dei
fiammiferi  abbia  subito,  dall'ultima  variazione  effettuata,  una
diminuzione o un aumento non inferiore al 10 %.