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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 393

Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi. (045U0393)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Allegati
  • Convenzione aggiuntiva fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi
  • art. 1
  • art. 2
Testo in vigore dal:  22-7-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, concernente l'abolizione del monopolio statale di vendita dei fiammiferi e l'istituzione in sua vece di un'imposta di fabbricazione;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 426, concernente una nuova imposta sula produzione dei fiammiferi, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, concernente la proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed, il Consorzio industrie fiammiferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, la revisione di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potrà essere fatta per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima variazione effettuata, una diminuzione o un aumento non inferiore al 10 %.