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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 287

Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica. (045U0287)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-6-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visto il regolamento interno del suddetto Istituto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto Con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le attribuzioni del Comitato amministrativo, della Commissione consultiva per il personale e della Commissione di disciplina dell'Istituto centrale di statistica possono essere demandate temporaneamente ad un Consiglio di amministrazione, composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, di un direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, di un funzionario dell'Istituto medesimo di grado non inferiore al sesto, designato dal presidente, e di altri quattro, membri rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero del tesoro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Alle riunioni del Consiglio intervengono:

a) il capo della ragioneria, per le deliberazioni spettanti al Comitato amministrativo;

b) il capo del personale, per le deliberazioni spettanti alla Commissione consultiva per il personale:

c) il capo del personale ed il capo del servizio competente, per le deliberazioni spettanti alla Commissione di disciplina.

Un funzionario dell'Istituto, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri almeno. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.